Ripristino della natura, l’Europa passa dai target ai piani nazionali
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Ripristino della natura, l’Europa passa dai target ai piani nazionali

Gli Stati dell’Unione europea sono entrati nella fase operativa della Nature Restoration Law. Entro il 2030 le misure di ripristino dovranno interessare almeno il 20% delle terre e il 20% dei mari dell’UE. Ma ripristinare un ecosistema significa molto più che piantare alberi.

Il 1° settembre 2026 ha segnato una scadenza importante per la natura europea. Era il termine entro cui gli Stati membri dovevano presentare alla Commissione europea i progetti dei propri Piani nazionali di ripristino: i documenti destinati a tradurre gli obiettivi della Nature Restoration Law in interventi sul territorio. La Commissione ha definito questa fase una tappa centrale nell’attuazione del regolamento.

Non si tratta ancora, quindi, di poter misurare nuovi boschi, fiumi rinaturalizzati o habitat recuperati grazie alla legge. Siamo nella fase in cui gli obiettivi europei devono trasformarsi in programmi nazionali verificabili, con azioni fino al 2030 e una prospettiva strategica che arriva al 2040 e al 2050.

È un passaggio rilevante perché lo stato di partenza è tutt’altro che rassicurante. Secondo l’ultima valutazione completa dell’Agenzia europea dell’ambiente basata sui dati comunicati dagli Stati membri per il periodo 2013-2018, l’81% degli habitat protetti valutati nell’UE risultava in uno stato di conservazione scarso o cattivo. Solo il 15% era classificato in buono stato.

Cosa prevede davvero la Nature Restoration Law

Il Regolamento europeo sul ripristino della natura, entrato in vigore nell’agosto 2024, introduce un cambiamento importante nel modo di affrontare la perdita di biodiversità.

Proteggere ciò che è rimasto continua a essere indispensabile, ma non basta. L’obiettivo è anche recuperare ecosistemi già degradati.

Il traguardo generale stabilito dal regolamento è preciso: entro il 2030 gli Stati membri devono mettere in atto misure di ripristino che, considerate complessivamente nell’Unione, interessino almeno il 20% delle superfici terrestri e almeno il 20% delle superfici marine dell’UE. Entro il 2050 le misure dovranno riguardare tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino.

Per determinati habitat terrestri, costieri e d’acqua dolce che non sono in buono stato, il regolamento stabilisce inoltre una progressione: misure di ripristino su almeno il 30% della superficie interessata entro il 2030, con obiettivi successivi al 2040 e 2050 secondo le modalità definite dalla norma.

La parola chiave, però, è “misure”. Queste percentuali non significano che entro il 2030 un quinto dell’Europa dovrà essere tornato a uno stato naturale perfetto. Indicano le aree sulle quali dovranno essere messe in atto azioni di ripristino previste dal regolamento.

È una differenza meno spettacolare, ma fondamentale per capire cosa potremo davvero valutare nei prossimi anni.

Ripristinare la natura non significa soltanto piantare alberi

Quando si parla di restauro ambientale, l’immagine più immediata è spesso quella di una fila di giovani alberi appena messi a dimora. In realtà, un ecosistema non è un insieme di alberi e il ripristino non coincide con la riforestazione.

Il regolamento comprende habitat terrestri e marini, fiumi e laghi, foreste, zone umide, praterie, ecosistemi agricoli e urbani. Prevede interventi anche per gli impollinatori e per migliorare la biodiversità degli ecosistemi forestali e agricoli.

In un fiume, per esempio, ripristinare può voler dire recuperare la continuità del corso d’acqua eliminando barriere artificiali non più necessarie. L’UE ha fissato per il 2030 l’obiettivo di contribuire al recupero di almeno 25.000 chilometri di fiumi a scorrimento libero.

In una zona umida può significare ristabilire condizioni idrologiche compromesse. In un’area agricola può comportare interventi sulla biodiversità e sugli elementi del paesaggio. In città entrano in gioco gli spazi verdi e la copertura arborea urbana.

E in alcuni casi ripristinare può significare anche intervenire meno. ISPRA ricorda infatti che tra le modalità possibili rientra la successione naturale, quando la riduzione delle pressioni umane consente all’ecosistema di recuperare.

Un habitat, insomma, non è una scenografia da ricostruire. È una rete di acqua, suolo, piante, animali e processi ecologici che devono tornare a funzionare insieme.

Perché l’Europa ha deciso di intervenire

Il dato dell’81% degli habitat in stato di conservazione scarso o cattivo va letto con attenzione. Non descrive genericamente “l’81% di tutta la natura europea”, ma riguarda le valutazioni degli habitat di interesse comunitario protetti dalla Direttiva Habitat, sulla base del ciclo di rendicontazione 2013-2018.

È comunque un segnale importante. Tra le pressioni segnalate dall’Agenzia europea dell’ambiente compaiono agricoltura intensiva, espansione urbana, inquinamento, pratiche forestali non sostenibili e cambiamento climatico. Per le acque la situazione resta problematica: secondo il quadro ambientale europeo pubblicato dall’EEA, nel 2021 solo il 38% di fiumi, laghi, acque di transizione e costiere aveva raggiunto uno stato ecologico buono o elevato.

Ripristinare questi sistemi non serve soltanto alla conservazione delle specie. Ecosistemi in buone condizioni possono contribuire alla regolazione dell’acqua, alla salute del suolo, all’accumulo di carbonio e alla resilienza rispetto a siccità, caldo estremo, incendi e alluvioni.

Questo non significa che ogni intervento produca automaticamente tutti questi benefici. Luogo, ecosistema, tecnica utilizzata, condizioni di partenza e gestione successiva contano. Il risultato dovrà essere misurato nel tempo.

Dal regolamento europeo ai piani dei singoli Paesi

Ed è proprio qui che entrano in gioco i Piani nazionali di ripristino.

Il regolamento non prescrive una soluzione identica per tutta l’Europa. Ogni Stato deve individuare le aree interessate, quantificare le necessità di ripristino, descrivere le misure previste e coordinare il piano con altri settori, dall’agricoltura alla gestione delle acque, dalle foreste alle politiche marine. La preparazione deve inoltre prevedere opportunità di partecipazione del pubblico e dei portatori di interesse.

I progetti presentati nel 2026 non sono i piani definitivi.

La Commissione europea, con il supporto dell’Agenzia europea dell’ambiente, deve esaminarli e formulare osservazioni. Il regolamento assegna alla Commissione sei mesi dalla ricezione del progetto per la valutazione; gli Stati hanno poi il compito di tener conto delle osservazioni e arrivare alla versione definitiva secondo la procedura prevista.

Questo meccanismo rende il 2026 soprattutto un punto di partenza: sulla carta ci sono obiettivi e programmi, mentre l’efficacia ambientale potrà essere giudicata solo attraverso l’attuazione e il monitoraggio.

E in Italia?

Anche l’Italia ha costruito nel frattempo la struttura istituzionale necessaria per applicare il regolamento.

Nel 2026 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 80 dell’8 aprile 2026, che adegua la normativa nazionale al Regolamento europeo 2024/1991. Il provvedimento disciplina, tra le altre cose, le autorità competenti, il Piano nazionale di ripristino e il coordinamento tra i soggetti coinvolti.

ISPRA svolge il ruolo di responsabile scientifico e tecnico per la redazione del Piano nazionale di ripristino, formalizzato attraverso una convenzione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

La normativa italiana prevede inoltre che il Piano definitivo sia adottato con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e d’intesa con la Conferenza unificata.

Al momento della pubblicazione di questo articolo, la pagina di riferimento dell’Agenzia europea dell’ambiente elenca per l’Italia il portale nazionale dedicato all’attuazione del regolamento, ma non riporta, a differenza di quanto avviene per alcuni altri Stati, una data pubblica di presentazione del progetto italiano. Per questo è opportuno distinguere ciò che è previsto dalla normativa dal materiale nazionale che risulta pubblicamente verificabile.

Una trasformazione che si vedrà anche attraverso le immagini

Il ripristino ecologico ha una caratteristica particolare: può diventare visibile.

Un argine modificato, una zona umida che torna ad allagarsi, un bosco che recupera complessità, un corso d’acqua liberato da una barriera o un’area urbana in cui aumenta la copertura vegetale sono trasformazioni che possono essere osservate e documentate nel tempo.

Qui la fotografia può assumere un ruolo che va oltre l’immagine spettacolare della natura. Riprendere uno stesso luogo a distanza di anni, possibilmente dallo stesso punto e nelle stesse condizioni stagionali, permette di costruire una testimonianza visiva del cambiamento. Non sostituisce gli indicatori scientifici, ma può renderli comprensibili e mostrare dettagli che una percentuale, da sola, non racconta.

È anche un buon motivo per ricordare che fotografare l’ambiente non significa necessariamente cercare paesaggi incontaminati. Un canale rinaturalizzato, una torbiera, un prato, una fascia di vegetazione lungo un campo o un piccolo bosco urbano possono raccontare processi ecologici altrettanto significativi.

Il 2030 è vicino, ma il ripristino richiede tempo

La Nature Restoration Law ha trasformato il ripristino degli ecosistemi da aspirazione generale a un insieme di obblighi, scadenze e procedure comuni. Il passaggio dei Piani nazionali rappresenta il momento in cui quel quadro deve cominciare a prendere una forma concreta nei singoli territori.

Ma un piano approvato non è ancora un ecosistema recuperato.

Nei prossimi anni conteranno la qualità degli interventi, i finanziamenti, la continuità della gestione e soprattutto i risultati misurabili. Sarà necessario verificare se habitat e specie migliorano davvero, se i fiumi recuperano continuità, se gli ecosistemi urbani diventano più funzionali e se le aree sottoposte a ripristino mantengono i risultati nel tempo.

La prossima volta che fotografi un fiume, un bosco, una zona umida o anche un’area verde della tua città, prova a conservarne una traccia precisa: luogo, data e punto di ripresa. Fra qualche anno quella fotografia potrebbe non essere soltanto un ricordo, ma un piccolo documento di come sta cambiando il territorio europeo.

Fonti

Commissione europea, EU countries submit draft plans on restoring nature, 1 settembre 2026. Notizia e stato di attuazione dei Piani nazionali.

EUR-Lex, Regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura, testo normativo ufficiale.

Commissione europea, The EU Nature Restoration Law, quadro degli obiettivi e dei target.

European Environment Agency, State of nature in the EU, 19 ottobre 2020, dati 2013–2018.

European Environment Agency, Conservation status of habitats under the EU Habitats Directive, metodologia e dati sullo stato degli habitat.

European Environment Agency, Europe’s environment 2025: State of Europe’s biodiversity, quadro sulle tendenze della biodiversità e sulle acque.

ISPRA, Nature Restoration Regulation, il Regolamento Europeo 2024/1991 sul Ripristino della Natura, approfondimento.

ISPRA, Pubblicata sul portale ISPRA una sezione dedicata al Piano Nazionale di Ripristino, 2026. Ruolo di ISPRA nel Piano italiano.

Decreto legislativo 8 aprile 2026, n. 80, Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2024/1991, gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2026. Scheda normativa.

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